Depositi dormienti
La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n.266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall’importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.
Cosa sono?
Sono i depositi bancari con saldo attivo superiore ad euro 100 e non movimentati da oltre dieci.
Quando vengono istituiti?
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il DPR 22.6.2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
Cosa accade quando il deposito risulta dormiente?
- La Banca comunica al titolare del deposito risultante dormiente lo stato di dormienza.
- Il titolare del deposito dormiente ha 180 giorni di tempo per movimentare il deposito e risvegliarlo.
- Trascorsi i 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca.
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Trascorsi quattro mesi di tempo dal blocco, il rapporto viene estinto devolvendone le somme ed i valori relativi al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, secondo le modalità previste dal regolamento.
Come avviene la comunicazione dello stato di dormienza ai titolari di depositi al portatore?
Nel caso dei depositi al portatore che siano risultati dormienti, la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto al portatore. Per questo motivo, la comunicazione alla clientela interessata avviene attraverso l’esposizione nei locali aperti al pubblico della Banca e attraverso la pubblicazione dell’elenco dei depositi sul suo sito internet.
Il Regolamento in materia di depositi dormienti
Ha disposto “l’istituzione di un Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto diversamente risarcito”.
Definisce “dormienti” i rapporti contrattuali per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, per 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Il saldo di tali rapporti deve essere superiore a 100,00 euro.
Decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione. Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico.
Qualora entro il termine di 180 giorni non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione in relazione ai suddetti rapporti, questi, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, vengono estinti con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.
- Rapporti estinti per versamento al Fondo
- Avviso complessivo rapporti dormienti